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Sez. 1, Sentenza n. 513 del 20/01/1999 Cc. (dep. 20/02/1999) Rv. 212630 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inammissibilità - Decreto - Condizioni per l'emissione.
Stato
decisa il 1999-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212630-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di esecuzione, la declaratoria di inammissibilità della richiesta del condannato con provvedimento "de plano", a norma dell'art.666, comma 2, c.p.p., non può essere pronunciata quando la situazione prospettata dall'interessato si fonda su presupposti di fatto e motivi di diritto diversi da quelli già presi in considerazione in un precedente provvedimento. (Fattispecie relativa a decreto del presidente del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione condizionale, sul rilievo che la stessa era stata presentata da persona condannata per il delitto di cui all'art.74 del d.P.R. n.309 del 1990, e che, con precedente ordinanza, il medesimo tribunale di sorveglianza aveva accertato l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt.4-bis e 58-ter dell'ordinamento penitenziario. La S.C., nell'annullare senza rinvio il decreto, ha rilevato che la precedente ordinanza aveva respinto la richiesta della condannata di ottenere una pronuncia fine a sè stessa - come tale inammissibile - volta al riconoscimento della qualità di collaboratore: qualità che, invece, doveva formare oggetto di accertamento nell'ambito di un procedimento attivato dalla richiesta di un beneficio fra quelli per i quali sussisteva il generale divieto previsto dall'art.4-bis ord.pen. Donde, la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza, quale organo competente a pronunciarsi sulla istanza di liberazione condizionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)