Sez. 5, Sentenza n. 34960 del 14/06/2007 Cc. (dep. 17/09/2007) Rv. 237712 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza relativa a questioni di diritto e preliminari accertamenti in fatto - Procedura "de plano" - Legittimità - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari inammissibile "de plano" il ricorso concernente questioni di diritto e preliminari accertamenti in fatto, in quanto siffatto decreto può essere emesso nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.di manifesta infondatezza dell'istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata. Poichè la "ratio" del provvedimento "de plano" consiste nella rilevabilità "ictu oculi" della mancanza di fondamento dell'istanza, ne consegue che, nel caso in cui (come nella specie) si pongano problemi di valutazione, imponenti l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", è dovuta l'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto dall'art. 666, commi terzo e ss. cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)