Sez. L, Sentenza n. 19183 del 28/09/2016 (Rv. 641384 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Art. 3 della l. n. 97 del 2001 - Ambito applicativo - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE
In tema di sospensione cautelare del dipendente pubblico, l'art. 3 della l. n. 97 del 2001, pur venuta meno la cd. pregiudizialità penale, può trovare comunque applicazione nei limitati casi in cui, a norma dell'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'ufficio competente per il procedimento disciplinare, a causa della complessità degli accertamenti, decida di sospendere il procedimento sino al passaggio in giudicato della sentenza penale, fermo restando l'obbligo delle P.A. di definire, con tempestività ed immediatezza, i procedimenti, a prescindere dall'esito del giudizio penale.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/2001 num. 97 art. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)