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Sez. L, Sentenza n. 11988 del 10/06/2016 (Rv. 640003 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Art. 29 del c.c.n.l. Dirigenti Comparto Regioni e Autonomie locali del 10 aprile 1996 - Sospensione cautelare facoltativa - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640003-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di sospensione cautelare facoltativa prevista dall'art. 29 del c.c.n.l. Dirigenti Comparto Regioni e Autonomie locali, richiamata dall'"incipit" dell'art. 3 della l. n. 97 del 2001, ai fini del legittimo esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro pubblico di allontanare il dirigente dal servizio in attesa della definizione del processo penale, è sufficiente che sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio, laddove i successivi sviluppi di quel processo, fatto salvo il diritto del dipendente di sollecitare una revoca del provvedimento, ne determinano l'inefficacia immediata ed automatica nelle sole ipotesi previste dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità della sospensione benché il decreto di rinvio a giudizio, sulla cui base era stata adottata, avesse perso successivamente efficacia per una dichiarazione di incompetenza territoriale).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 10/04/1996 art. 29, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)