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Sez. 2 - , Sentenza n. 12416 del 19/02/2020 Ud. (dep. 17/04/2020) Rv. 279058 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen., con condanna agli effetti civili – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale – Obbligo – Esclusione – Facoltà – Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279058-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Nel caso in cui il giudice di appello riformi una sentenza di immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, per essersi il reato prescritto non al momento della sentenza di primo grado ma soltanto in appello, condannando l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, non è tenuto obbligatoriamente alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ma ha facoltà di disporla ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)