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Sez. 6 - , Sentenza n. 6804 del 06/12/2018 Ud. (dep. 12/02/2019) Rv. 275036 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di condanna in primo grado – Appello del pubblico ministero – Riqualificazione giuridica del fatto “contra reum” – Obbligo di rinnovazione dibattimentale – Esclusione – Limiti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275036-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudice di appello, che riforma "in peius" la sentenza di condanna di primo grado, proceda solo a una diversa riqualificazione giuridica dei fatti, senza rivalutare il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi. (Fattispecie in cui, in primo grado, l'imputato, in relazione alla vendita di farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, era stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre, in grado di appello, i giudici l'avevano condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)