Sez. 1, Ordinanza n. 2738 del 21/02/2003 (Rv. 561057 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudiziale alla controversia amministrativa - Rilevanza - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In tema di sospensione necessaria del processo civile ex art. 295 cod. proc. civ., la pregiudizialità di una controversia amministrativa, è configurabile soltanto quando quest'ultima verta su di un diritto soggettivo e la pronuncia conclusiva sia destinata a fare stato in altri giudizi, mentre qualora il giudice amministrativo sia chiamato a decidere su interessi legittimi, non sussiste la necessità di sospensione del giudizio civile, ancorché connesso con quello amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)