Sez. 2, Sentenza n. 4054 del 10/10/1989 (Rv. 463830 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OBBLIGO PER IL SOLO INIZIO DELLE OPERAZIONI - DIRITTO DELLE PARTI DI ESSERE PRESENTI NEL CORSO DELLA SUCCESSIVA ATTIVITÀ E DI SVOLGERVI LA LORO DIFESA TECNICA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OBBLIGO PER IL SOLO INIZIO DELLE OPERAZIONI - DIRITTO DELLE PARTI DI ESSERE PRESENTI NEL CORSO DELLA SUCCESSIVA ATTIVITÀ E DI SVOLGERVI LA LORO DIFESA TECNICA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Il principio secondo cui l'Obbligo della comunicazione alle parti sussiste per il consulente tecnico d'ufficio solo per il giorno, l'ora e luogo di inizio delle operazioni e non anche per quanto riguarda ogni singola successiva operazione, essendo compito delle parti assumere, in merito, adeguate informazioni, non comporta che il consulente, nel corso della successiva attività, possa disconoscere il diritto delle parti di essere presenti e di svolgere la loro difesa tecnica, non potendo, pertanto, il giudice esimersi dal dar conto del riscontro della denunciata violazione del ricordato diritto e quindi della rituale e non pregiudizievole (per la parte) assunzione di informazioni ad opera del consulente. (V 5058/86, mass n 447705; (V 6099/85, mass n 443232; (V 324/85, mass n 438547).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)