Sez. 3, Sentenza n. 6099 del 05/12/1985 (Rv. 443232 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OPERAZIONI SUCCESSIVE ALL'INIZIO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OPERAZIONI SUCCESSIVE ALL'INIZIO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - INSUSSISTENZA.*
L'Obbligo della comunicazione alle parti sussiste per il consulente tecnico d'ufficio solo per il giorno, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni e non anche per quanto riguarda ogni singola successiva operazione. (Conf 3838/78, mass n 393402; (Conf 1438/68, mass n 333085; (Conf 1910/67, mass n 328861).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)