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Sez. 3, Sentenza n. 6099 del 05/12/1985 (Rv. 443232 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OPERAZIONI SUCCESSIVE ALL'INIZIO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443232-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OPERAZIONI SUCCESSIVE ALL'INIZIO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - INSUSSISTENZA.*

L'Obbligo della comunicazione alle parti sussiste per il consulente tecnico d'ufficio solo per il giorno, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni e non anche per quanto riguarda ogni singola successiva operazione. (Conf 3838/78, mass n 393402; (Conf 1438/68, mass n 333085; (Conf 1910/67, mass n 328861).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)