Sez. 1, Sentenza n. 20024 del 24/09/2014 (Rv. 632412 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Decorrenza dalla data della domanda - Ammissibilità - Potere discrezionale del giudice - Obbligo di adeguata motivazione - Necessità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Il giudice che si avvale della previsione di cui all'art. 4, tredicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, fissando la decorrenza dell'assegno divorzile dalla data della domanda giudiziale anziché da quella del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, esercita un potere discrezionale per il quale è necessaria un'adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)