Sez. 1, Sentenza n. 24991 del 10/12/2010 (Rv. 615030 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio - Potere del giudice di disporre la decorrenza dalla data della domanda - Obbligo di adeguata motivazione - Necessità - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma decimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione. (Nella specie, il mero generico rinvio "ad un orientamento costante della giurisprudenza" si è ritenuto non soddisfare l'obbligo di adeguata motivazione).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 848 art. 4, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)