Sez. 1, Sentenza n. 4398 del 04/10/1978 (Rv. 394068 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONVENUTA PER RIPETIZIONE DI IMPOSTA PAGATA - ADESIONE ALL'INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA DI ESENZIONE INVOCATA DAL CONTRIBUENTE ATTORE - APPELLO DI DETTA AMMINISTRAZIONE DIRETTO A FAR VALERE UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLA MEDESIMA NORMA - INTERESSE AD APPELLARE - SUSSISTENZA - EFFETTI VINCOLANTI DELLA PREDETTA ADESIONE SULL'INTERPRETAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONVENUTA PER RIPETIZIONE DI IMPOSTA PAGATA - ADESIONE ALL'INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA DI ESENZIONE INVOCATA DAL CONTRIBUENTE ATTORE - APPELLO DI DETTA AMMINISTRAZIONE DIRETTO A FAR VALERE UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLA MEDESIMA NORMA - INTERESSE AD APPELLARE - SUSSISTENZA - EFFETTI VINCOLANTI DELLA PREDETTA ADESIONE SULL'INTERPRETAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
L'amministrazione finanziaria, la quale, convenuta dal contribuente per la ripetizione d'imposta pagata, riconosca in primo grado fondata la relativa pretesa, aderendo all'interpretazione di una norma di esenzione invocata dal contribuente medesimo, e legittimata a proporre appello avverso la sentenza che accolga la domanda, al fine di far valere una diversa e ad essa favorevole interpretazione di quella norma. L'indicato atteggiamento di adesione, infatti, in quanto non accompagnato dallo spontaneo soddisfacimento della richiesta avversaria, implica che l'amministrazione debba essere ugualmente considerata come soccombente in primo grado, e, quindi, interessata ad appellare, ne, d'altra parte, puo spiegare effetti vincolanti sull'interpretazione della norma tributaria ad opera del giudice, vertendosi in materia di diritti dei quali l'amministrazione stessa non ha la disponibilita. (V 1965/78).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)