Sez. L, Sentenza n. 508 del 03/02/1978 (Rv. 389804 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - INSTITORE - IN GENERE - NATURA SUBORDINATA OD AUTONOMA DEL RAPPORTO DELL'INSTITORE CON IL PREPONENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - INSTITORE - IN GENERE - NATURA SUBORDINATA OD AUTONOMA DEL RAPPORTO DELL'INSTITORE CON IL PREPONENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In materia di rapporto di lavoro gestorio, in cui l'imprenditore, non potendo attendere a tutte le attivita e a tutte le relazioni con i terzi, che l'Esercizio dell'impresa normalmente comporta, e costretto ad affidarsi all'opera altrui per il compimento e il disbrigo degli affari, le attivita gestorie possono essere svolte in posizione di subordinazione, dotata di piu o meno ampia autonomia, ovvero possono costituire oggetto di altri rapporti tipici, quali quelli di rappresentanza, di Agenzia e di commissione, ovvero di rapporti riconducibili nella specie del lavoro autonomo, poiche la preposizione institoria, con la complessita e vastita degli affari connessi, non e incompatibile con il lavoro autonomo. Quindi per determinare la natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro gestorio deve farsi ricorso, non alla maggiore ampiezza degli affari svolti dal gestore in dipendenza di una sopravvenuta dilatazione delle dimensioni dell'impresa che a lui fa capo, bensi alla concreta organizzazione tecnica dell'impresa, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, ed agli effettivi oneri di spesa assunti dal gestore nel complesso organizzativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)