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Sez. L, Sentenza n. 11178 del 14/12/1996 (Rv. 501327 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO) | Preposizione al singolo punto di vendita di soggetto qualificato ex art. 9 legge n. 426 del 1971 - Interessi pubblicistici - Configurabilità - Possibilità di qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo - Sussistenza - Modalità concrete del rapporto - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501327-01

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO)

L'obbligo imposto dall'art. 9 della legge 11 giugno 1971 n. 426 al titolare delle imprese commerciali, con uno o più punti di vendita al pubblico, di nominare, per ciascuno di essi, un preposto iscritto nell'apposito elenco, ogni qual volta non sia in grado di assicurare con continuità la propria presenza in loco, è preordinato alla realizzazione di una corretta disciplina di determinate attività nell'interesse pubblico, ma non esclude da un punto di vista civilistico la possibilità di variamente qualificare (in particolare sia come di lavoro subordinato che di lavoro autonomo) il rapporto tra imprenditore e preposto, a seconda delle modalità che ne abbiano caratterizzato il concreto svolgimento tra le parti. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso l'incompatibilità tra preposizione ad un esercizio di vendita al minuto ai sensi della indicata normativa e rapporto di lavoro subordinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2094, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)