Sez. 5, Sentenza n. 11677 del 30/09/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209265 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Prova dell'impedimento - Onere a carico dell'imputato - Impedimento a comparire del difensore - Differenze - Conseguenze con riferimento ad ipotesi di citazione per la stessa data avanti a giudici diversi.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO
In tema di impedimento dell'imputato a comparire, la prossima prescrizione del reato, pur non valendo ad escludere il legittimo impedimento assoluto a comparire risultante dagli atti, è, tuttavia, elemento sintomatico di intento dilatorio a tal fine dell'imputato che lo porti tardivamente od in maniera incompleta a conoscenza del giudice: l'art. 486, comma primo, cod.proc.pen., difatti, sottende la tempestività e la completezza dell'assolvimento dell'onere di comunicazione di un impedimento legittimo. Nel caso di citazione per la stessa data avanti a diversi giudici penali, il giudice al quale è stato chiesto rinvio dell'udienza non può invero valutare il minore o maggiore interesse a comparire avanti all'altro, a differenza che se l'impedimento concerna il difensore, a norma del comma quinto dello stesso articolo, circa il quale è invece possibile una valutazione discrezionale; tuttavia l'imputato deve fornire al giudice stesso ogni elemento di valutazione circa l'assolutezza dell'impedimento, di talché emerga obiettivamente l'assenza di tempo utile ad anticipare oltreché a differire la comparizione avanti all'uno o all'altro organo giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)