Sez. 1, Sentenza n. 2508 del 25/02/1992 (Rv. 476009 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Decisione | Procedimento e provvedimento ex legge n. 689 del 1981 - Adozione in materia diversa da quella delle sanzioni amministrative - Conseguenze - Nullità assoluta - Configurabilità - Giudizio di opposizione - Disciplina - Pretore - Poteri decisori - Limiti.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Decisione
L'adozione del procedimento e del provvedimento previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia diversa da quella - delle sanzioni amministrative - regolata da tale legge importa la nullità assoluta degli stessi. Pertanto, nel conseguente giudizio di opposizione, che deve proporsi secondo la disciplina prevista dalla stessa legge, il pretore deve limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento opposto, con ciò esaurendo la sua competenza funzionale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)