Sez. 1, Sentenza n. 2729 del 09/03/1995 (Rv. 491006 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Procedimento e provvedimento previsti dalla legge n. 689 del 1981 - Adozione in materia diversa da quella regolata da detta legge - Conseguenze - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
L'adozione del procedimento e del provvedimento previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia diversa da quella - delle sanzioni amministrative - regolate da tale legge importa la nullità assoluta degli stessi ma non esclude che l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione debba proporsi nelle forme previste dalla medesima legge, restando perciò affidate alla competenza funzionale del pretore, ancorché al mero fine della declaratoria di siffatta nullità. (Nella specie, l'amministrazione comunale aveva sottoposto, a norma della legge n. 689 del 1981, un'impresa concessionaria dei servizi d'igiene urbana a sanzione amministrazione per violazione delle prescrizioni contenute nel relativo capitolato speciale d'appalto. Proposta opposizione a norma della predetta legge, il pretore, rilevato che la stessa verteva su materia contrattuale, in quanto la sanzione non era prevista dalla legge, bensì era stata convenzionalmente stabilita dalle parti contraenti nel capitolato d'appalto, aveva dichiarato inammissibile il ricorso. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato l'impugnata sentenza).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)