Sez. 3, Sentenza n. 1226 del 20/04/1968 (Rv. 332731 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO IN CALCE ALLA CITAZIONE - PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PER IL CONTUMACE- POTERE DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO IN CALCE ALLA CITAZIONE - PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PER IL CONTUMACE- POTERE DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
La procura rilasciata al difensore in calce alla citazione di primo grado, e che non sia stata utilizzata per essere la parte rimasta contumace nel giudizio di prima istanza, non e valida per proporre impugnazione, anche se conferisce la facolta di proporre eventualmente appello, non potendosi controllare, per il suo mancato tempestivo deposito, la anteriorita del suo rilascio rispetto alla Costituzione in giudizio nella fase di impugnazione. (V. 665-68, massima n. 331838 1728-67, massima n. 328581).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)