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Sez. 3, Sentenza n. 2353 del 22/04/1981 (Rv. 413108 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - PROCURA RILASCIATA AL DIFENSORE IN CALCE ALLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO - CONTUMACIA DELLA PARTE IN TALE GIUDIZIO - VALIDITA DELLA PREDETTA PROCURA PER LA PROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413108-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - PROCURA RILASCIATA AL DIFENSORE IN CALCE ALLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO - CONTUMACIA DELLA PARTE IN TALE GIUDIZIO - VALIDITA DELLA PREDETTA PROCURA PER LA PROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

La procura rilasciata al difensore in calce alla citazione di primo grado, e che non sia stata utilizzata per essere la parte rimasta contumace nel giudizio di prima istanza, non e valida per proporre impugnazione, anche se conferisce la facolta di proporre eventualmente appello, non potendosi controllare, per il suo mancato tempestivo deposito, la anteriorita del suo rilascio rispetto alla Costituzione in giudizio. Tale vizio, concernendo la regolare Costituzione del rapporto processuale, va rilevato dal giudice dell'impugnazione indipendentemente dalla eccezione della controparte e dalla tempestivita di essa, e non e passibile di sanatoria per acquiescenza, in quanto la sostanziale carenza di rappresentanza integra una inesistenza della Costituzione del rapporto processuale e non di nullita di Costituzione della parte in giudizio. (Conf 1226/68, mass n 332731, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)