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Sez. 4, Sentenza n. 45982 del 27/05/2003 Ud. (dep. 28/11/2003) Rv. 226720 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI | Giudice di rinvio - Condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile - A seguito di impugnazione della sentenza di appello da parte del solo P.M. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226720-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI

È ammissibile la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile da parte del giudice di rinvio che affermi la responsabilità dell'imputato, anche nell'ipotesi in cui la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di appello sia stata impugnata dal solo pubblico ministero e non anche dalla parte civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)