Sez. U, Sentenza n. 30327 del 10/07/2002 Ud. (dep. 11/09/2002) Rv. 222001 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI | Assoluzione dell'imputato in primo grado - Condanna in secondo grado su appello del solo pubblico ministero - Domanda della parte civile - Obbligo del giudice di provvedere - Sussistenza.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI
Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 573, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)