diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23514 del 28/09/2018 (Rv. 650339 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Disciplina introdotta dal d.l. n. 258 del 2006 - Applicabilità ai fini dell'ammissibilità delle istanze proposte prima della sua entrata in vigore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650339-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborsi IVA, l'inosservanza delle formalità previste dal d.l. n. 258 del 2006, conv. in l. n. 278 del 2006, emanato a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE 14 settembre 2006, nella causa C-228/2005, non può comportare la perdita del diritto del contribuente che, anteriormente a detta pronuncia, avesse già presentato istanza di rimborso e ricorso giudiziario avverso il diniego espresso o tacito dell'Amministrazione finanziaria, atteso che, da un lato, il suo diritto non trova fondamento nella disciplina sopravvenuta, ma nella riespansione dell'art. 19 del D.p.r. n. 633 del 1972, illegittimamente derogato dal legislatore italiano, mentre, dall'altro, non vi è alcuna disposizione implicante l'improcedibilità delle domande già formulate, per le quali si pone al più un'esigenza di completamento istruttorio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 15/09/2006 num. 258, Legge 10/11/2006 num. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)