Sez. T, Ordinanza n. 3950 del 22/02/2026 (Rv. 678035-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione dell'IVA assolta ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposto - Inerenza e strumentalità del bene rispetto all'attività del contribuente - Applicabilità al rimborso forfettario ex art. 1, comma 1, l. n. 278 del 2006 - Sentenza CGUE del 14 settembre 2006, in causa 228/05. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - In genere.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
Il presupposto dell'inerenza e della strumentalità del bene all'attività del contribuente, necessario ai fini della detrazione dell'IVA assolta ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere accertato anche nel caso di rimborso forfettario dell'imposta previsto dall'art. 1, comma 1, della l. n. 278 del 2006, in attuazione della sentenza della CGUE del 14 settembre 2006, nella causa 228/05.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 10/11/2006 num. 278 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)