Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 22 giugno 1983, causa 317/82
Epigrafe
Nella causa 317/82
Usines Gustave Boël, società anonima di diritto belga, con sede in Bruxelles,
e
Fabrique de fer de Maubeuge, società anonima di diritto francese, con sede in Louvroil (Nord), Francia,
entrambe rappresentate dall'avv. Gutt, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. J. Loesch, 2, rue Goethe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale Donald W. Alien, e dal suo consigliere giuridico Etienne Lasnet, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 26 novembre 1982, notificata con telex in pari data e confermata con lettera 3 dicembre 1982, relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 14 della decisione della Commissione 30 giugno 1982, n. 1696/82/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quota di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 191 del 1o 7. 1982, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart, O. Due, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
punto 1
L'art. 14 della decisione 30 giugno 1982, n. 1696/82/CECA, dispone che: «Se, a causa dell'alto tasso di riduzione fissato per un trimestre, la disciplina di quote crea difficoltà eccezionali ad una impresa, la Commissione procede ad un idoneo adeguamento per le categorie in questione, sempreché l'impresa ne faccia richiesta nel corso dei primi due mesi del trimestre considerato, nei seguenti casi :
la produzione di riferimento totale delle categorie da la a Id è inferiore a 1000000 di tonnellate l'anno ed è composta per almeno il 75 % da prodotti per i quali tassi di riduzione di una o più di dette categorie superano il 20 %,
oppure
la produzione di riferimento totale delle categorie IV, V e VI è inferiore a 100000 tonnellate l'anno ed i tassi di riduzione di una o più di dette categorie superano il 20 %».
punto 2
Le ricorrenti chiedevano alla Commissione l'applicazione di quest'articolo, relativamente al quarto trimestre 1982, per le categorie la, Ib, le e Id. In effetti, la produzione di riferimento totale dei prodotti delle categorie Ia-Id risultava composta, nel suddetto trimestre, per oltre il 75 %, da prodotti per i quali i tassi di riduzione superavano il 20 °/o.
La Commissione, tuttavia, respingeva la domanda per la parte relativa alla categoria le «in quanto i prodotti della categoria le non sono soggetti ad un tasso di riduzione del 20 % minimo per il trimestre in corso».
Nella fattispecie, il tasso di riduzione era del 16 % (cfr. decisione della Commissione 22 settembre 1982, n. 2585/82/CECA, GU L 275 del 25 settembre 1982).
È contro la decisione della Commissione 26 novembre 1982, notificata con telex dello stesso giorno e confermata con lettera del 3 dicembre 1982, che è diretta la domanda d'annullamento delle ricorrenti. Queste invocano un mezzo unico tratto dalla violazione dell'art. 14 della decisione della Commissione 30 giugno 1982, n. 1696/82/CECA, nonché dell'art. 58 del Trattato CECA.
punto 3
In una lettera indirizzata al presidente della Corte e allegata al ricorso, le ricorrenti fanno valere che, in seguito alla decisione della Commissione, la société anonyme Fabrique de fer de Maubeuge ha dovuto arrestare la produzione. L'avvocato delle ricorrenti ha quindi chiesto che la causa venga trattata con priorità, in conformità all'art. 55, § 1, in fine, del regolamento di procedura della Corte.
La Commissione ha risposto al ricorso con un controricorso pervenuto nella cancelleria della Corte il 17 gennaio 1983.
Al fine «di non protrarre inutilmente la fase scritta del procedimento», le ricorrenti hanno deciso di rinunciare al loro diritto di presentare una replica.
punto 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Con ordinanza 23 febbraio 1983, adottata a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di rimettere la causa alla Quinta Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
punto 5
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 26 novembre 1982, relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 14 della decisione 30 giugno 1982, n. 1696/82/CECA;
porre le spese del giudizio a carico della Commissione delle Comunità europee.
La convenuta chiede che la Corte voglia:
respingere il ricorso;
condannare le ricorrenti alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta
punto 6
Secondo le ricorrenti, rifiutando di adattare le produzioni di riferimento per la categoria di prodotti le unicamente in quanto i prodotti di questa categoria non erano soggetti ad un tasso di riduzione del 20 % almeno per il trimestre in corso, la Commissione ha violato l'art. 14 della decisione n. 1696/82/CECA aggiungendo una condizione non prevista da quest'articolo.
L'applicazione di detta norma alle categorie di prodotti Ia-Id dipende infatti da tre sole condizioni :
a) che, a causa dell'alto tasso di riduzione fissato per un trimestre, la disciplina di quote crei difficoltà eccezionali ad un'impresa;
b) che la produzione di riferimento totale delle categorie Ia-Id di detta impresa sia inferiore ad 1000000 di tonnellate l'anno;
e) che detta produzione di riferimento totale delle categorie Ia-Id, inferiore ad 1000000 di tonnellate l'anno, sia composta, per almeno il 75 %, da prodotti per i quali i tassi di riduzione di una o più di dette categorie superino il 20 %.
Secondo lo stesso tenore letterale dell'art. 14 della decisione 30 giugno 1982, n. 1696/82/CECA, non è affatto richiesto che i tassi di riduzione di tutte le categorie di prodotti Ia-Id superino il 20 %. È sufficiente che la produzione di riferimento totale delle categorie Ia-Id, inferiore a 1000000 di tonnellate l'anno, sia composta per il 75 % da prodotti per i quali i tassi di riduzione superino effettivamente il 20 %. È irrilevante stabilire se il restante 25 % della produzione di riferimento totale delle categorie Ia-Id sia o meno composta da prodotti soggetti anch'essi ad un tasso di riduzione che superi il 20 %.
punto 7
Nella sentenza 18 marzo 1980 (cause riunite 154, 205, 206, 226-228, 263 e 264/68, 31, 39, 83 e 85/79, Race. 1980, pag. 907, punto 84 della motivazione), la Corte ha confermato, a proposito dell'art. 58 del Trattato CECA, che «la natura stessa dei provvedimenti eccezionali contemplati dal Trattato, che derogano in uno o più punti al funzionamento normale del mercato e che lo alterano più o meno profondamente, ha reso necessario subordinarli a requisiti di forma o di sostanza d'indole tassativa, che devono essere osservati molto scrupolosamente onde garantire la legittimità della decisione; tra questi requisiti sono elencati limitativamente i principi e le finalità cui devono informarsi necessariamente le modalità della decisione derogatoria, mentre gli altri principi e scopi definiti dal Trattato possono venir considerati come temporaneamente messi in disparte durante il periodo limitato in cui vige detta decisione».
Le ricorrenti ne desumono che questo ragionamento vale non soltanto per l'art. 58 del Trattato CECA, ma anche per un provvedimento d'attuazione di detto articolo. La Commissione ha quindi violato non soltanto la decisione n. 1696/82/CECA, ma anche l'art. 58 del Trattato CECA.
punto 8
La Commissione, da parte sua, sostiene che si tratta di stabilire se l'espressione «idoneo adeguamento delle produzioni di riferimento ... per le categorie in questione», contenuta nell'art. 14, si riferisca a tutte le categorie Ia-Id, qualora «la produzione di riferimento totale delle categorie da la a Id [sia] composta per almeno il 75 % da prodotti per i quali i tassi i riduzione di una o più di dette categorie superano il 20 %», ovvero soltanto a quelle di dette categorie per le quali il tasso di riduzione supera il 20 %. Secondo la Commissione, l'art. 14 le consente di procedere ad un adattamento separatamente per ciascuna categoria.
A suo avviso, l'art. 14 non costituisce, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, un'eccezione al regime delle quote, bensì un mezzo per ovviare a difficoltà eccezionali incontrate da una o più imprese e provocate dalla stessa disciplina delle quote. Nella crisi grave e manifesta in cui si trova, dal 1980, la siderurgia comunitaria, praticamente tutte le imprese siderurgiche incontrano infatti delle difficoltà.
L'art. 14 ha lo scopo di prevedere limitate possibilità di adeguamento delle quote qualora il suddetto regime crei difficoltà eccezionali in ragione dell'entità dei tassi di riduzione. È significativo che all'inizio di quest'articolo sia detto espressamente «se, a causa dell'alto tasso di riduzione fissato per un trimestre, la disciplina di quote crei difficoltà eccezionali ...».
punto 9
L'art. 14 attenua la rigidità di un sistema destinato essenzialmente a limitare la produzione. Per definizione, la produzione deve necessariamente diminuire in proporzione all'aumento del tasso di riduzione. Inversamente, un tasso di riduzione meno elevato implica una riduzione proporzionalmente minore. Di conseguenza, possono esservi difficoltà eccezionali provocate dal sistema delle quote soltanto se il tasso di riduzione è elevato. Se questo tasso è basso e l'impresa incontra difficoltà, queste sono necessariamente strutturali e non dovute alla disciplina delle quote.
Sarebbe in effetti discriminatorio adeguare la produzione di riferimento in singoli casi, solo al fine di compensare le difficoltà di altre categorie. E ciò potrebbe portare a compensazioni arbitrarie fra una categoria e l'altra, anche quando non vi sia alcuna perdita finanziaria delle imprese.
Secondo la Commissione, la propria tesi è l'unica conciliabile con i principi stessi della decisione n. 1696/82/CECA, cioè col sistema del calcolo delle quote mediante applicazione di tassi di riduzione per categoria alla produzione di riferimento. Degli adattamenti possono quindi essere giustificati soltanto per categoria, qualora in una data categoria si verifichino difficoltà.
D'altra parte, la necessità di tener conto, per ciascuna categoria, di un tasso di riduzione superiore al 20 % garantisce l'identificazione obiettiva delle difficoltà eccezionali incontrate da un'impresa e dei rimedi adeguati (aumento delle quote).
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le ricorrenti, rappresentate dall'avv. E. Gutt, del foro di Bruxelles, e la Commissione, rappresentata dal sig. E. Lasnet, in qualità di agente, assistito dal sig. Kutscher, funzionario della D G acciaio, in qualità di esperto, hanno svolto le loro difese orali e risposto ad alcuni quesiti loro rivolti dalla Corte all'udienza del 23 marzo 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 4 maggio 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 13 dicembre 1982, la società di diritto belga Usines Gustave Boël e la società anonima di diritto francese Fabrique de fer de Maubeuge hanno proposto a questa Corte, in forza dell'art. 33, 2° comma, del Trattato CECA, un ricorso inteso all'annullamento della decisione individuale della Commissione 26 novembre 1982, relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 14 della decisione della Commissione 30 giugno 1982, n. 1696/82/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 191 del 1° 7. 1982, pag. 1).
punto 2
L'art. 14 della decisione n. 1696/82/CECA dispone che:
«Se, a causa dell'alto tasso di riduzione fissato per un trimestre, la disciplina di quote crea difficoltà eccezionali ad un'impresa, la Commissione procede ad un idoneo adeguamento per le categorie in questione, sempreché l'impresa ne faccia richiesta nel corso dei primi due mesi del trimestre considerato, nei seguenti casi:
la produzione di riferimento totale delle categorie da la a Id è inferiore a 1000000 di tonnellate l'anno ed è composta per almeno il 75 % da prodotti per i quali i tassi di riduzione di una o più di dette categorie superano il 20 %,
oppure
la produzione di riferimento totale delle categorie IV, V e VI è inferiore a 100000 tonnellate l'anno ed i tassi di riduzione di una o più di dette categorie superano il 20 %».
punto 3
Con lettere in data 6 ottobre e 2 novembre 1982, le ricorrenti chiedevano alla Commissione di poter fruire di detta disposizione, relativamente al quarto trimestre 1982, per le categorie Ia, Ib, Ic e Id. Secondo le ricorrenti, la produzione di riferimento totale per le categorie Ia-Id era, nelle loro imprese, inferiore a 1000000 di tonnellate l'anno ed era composta, nel suddetto trimestre, per oltre il 75 %, da prodotti per i quali i tassi di riduzione superavano il 20 %.
punto 4
La Commissione accoglieva la domanda per le categorie la e Ib, per le quali i tassi di riduzione erano rispettivamente del 44 % e del 42 %, mentre non rispondeva alla domanda delle ricorrenti relativa alla categoria Id in quanto questa fruiva di un tasso di riduzione positivo. Per contro, essa respingeva la domanda per la categoria le «in quanto i prodotti della categoria le non sono soggetti ad un tasso di riduzione del 20 °/o minimo per il trimestre in corso». In effetti, il tasso di riduzione per i prodotti della categoria Ic nel quarto trimestre 1982 era stato fissato al 16 % soltanto, con decisione della Commissione 22 settembre 1982, n. 2585/82/CECA (GU L 275 del 25 settembre 1982).
punto 5
La domanda delle ricorrenti ha quindi ad oggetto l'annullamento di detta decisione della Commissione unicamente nella parte in cui viene rifiutato l'adattamento per le produzioni di riferimento per la categoria di prodotti le.
punto 6
Le ricorrenti deducono un mezzo unico basato sulla violazione dell'art. 14 della decisione della Commissione 30 giugno 1982, n. 1696/82/CECA, nonché dell'art. 58 del Trattato CECA. A loro avviso, rifiutando di adeguare le produzioni di riferimento per la categoria di prodotti le, unicamente in quanto i prodotti della categoria le non erano soggetti ad un tasso di riduzione del 20 % almeno per il trimestre in corso, la Commissione ha aggiunto all'art. 14 una condizione non prevista da questa norma. In effetti, ai sensi di detto articolo, sarebbe sufficiente che il 75 % della produzione di riferimento totale delle categorie Ia-Id sia composta da prodotti per i quali i tassi di riduzione superino effettivamente il 20 %, e quindi non sarebbe affatto richiesto che i tassi di riduzione di ciascuna di dette categorie superino tale massimo. A sostegno della loro tesi, le ricorrenti fanno inoltre valere che qualsiasi provvedimento d'attuazione dell'art. 58 del Trattato CECA dev'essere rigorosamente rispettato in quanto costituisce una deroga al funzionamento normale del mercato.
punto 7
Questo mezzo non può essere accolto. Dal testo dell'art. 14 della decisione n. 1696/82/CECA risulta infatti che quest'articolo prevede limitate possibilità di adattamento delle quote soltanto qualora un'impresa debba far fronte a «difficoltà eccezionali», «a causa dell'alto tasso di riduzione». In tali circostanze, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione la situazione particolare in ciascun singolo caso, onde determinare se l'impresa interessata incontri difficoltà eccezionali che risultino dalle riduzioni di produzione ad essa imposte. Perciò, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, possono esser prese in considerazione soltanto le difficoltà che derivano direttamente dall'instaurazione e dall'applicazione della disciplina delle quote. Ne consegue che è soltanto per le categorie alle quali si applica un tasso di riduzione elevato che, in circostanze eccezionali, può rendersi necessario un adeguamento. Qualsiasi altra soluzione porterebbe a risultati arbitrari, in quanto consentirebbe un adeguamento delle produzioni di riferimento delle categorie meno colpite dal sistema di limitazione della produzione, unicamente al fine di compensare le difficoltà derivanti dall'applicazione di tassi di riduzione elevati ad altre categorie.
punto 8
Nella fattispecie, si poteva tener conto delle difficoltà derivanti per le ricorrenti dai tassi di riduzione elevati applicati alle categorie la e Ib, non già di quelle che potessero per loro derivare dal tasso di riduzione relativamente moderato applicato alla categoria le.
punto 9
Si deve inoltre osservare che l'art. 14 della decisione n. 1696/82/CECA non prevede espressamente l'obbligo, per la Commissione, di procedere ad un adattamento delle produzioni di riferimento del complesso delle categorie Ia-Id, quando siano soddisfatte le condizioni stabilite da quest'articolo. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda l'«idoneo adeguamento delle produzioni di riferimento ... per le categorie in questione» previsto da quest'articolo. In effetti, l'espressione «le categorie in questione» usata nell'art. 14 si riferisce non già al complesso delle categorie Ia-Id, ma soltanto a quelle per le quali i tassi di riduzione sono di entità tale da poter causare difficoltà eccezionali all'impresa, come indicato all'inizio della stessa norma.
punto 10
Infine, riferendosi ad una percentuale del 20 %, sia al primo, sia al secondo trattino, l'art. 14 della decisione n. 1696/82/CECA permette di determinare obiettivamente il limite oltre il quale il regime delle quote e, in particolare, la fissazione del tasso di riduzione possono causare, per una determinata categoria di prodotti, difficoltà tali da poter essere prese in considerazione.
punto 11
Quanto all'argomento basato sulla violazione dell'art. 58 del Trattato CECA, benché sia esatto che qualsiasi provvedimento d'attuazione del regime di limitazione della produzione dev'essere interpretato restrittivamente, si deve tuttavia osservare che l'interpretazione suggerita dalle ricorrenti ha l'effetto di ampliare in modo inconsiderato le possibilità di adattamento del regime delle quote e di compromettere, in tal modo, indirettamente il sistema di limitazione della produzione nel suo complesso.
punto 12
È quindi d'uopo dichiarare che la Commissione ha esattamente applicato l'art. 14 della decisione n. 1696/82/CECA e l'art. 58 del Trattato CECA. Il ricorso, pertanto, dev'essere respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 13
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti; le spese vanno quindi poste a loro carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1° Il ricorso è respinto.
2° Le spese sono poste a carico delle ricorrenti.
Firme
Everling
Mackenzie Stuart
Due
Galmot
Kakouris
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 22 giugno 1983.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente della Quinta Sezione
U. Everling