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Sez. 5, Sentenza n. 5400 del 18/03/2015 (Rv. 634693 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Soggetti non residenti - Nomina del rappresentante fiscale - Modalità - Comunicazione della variazione dei dati ex art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2015-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634693-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In materia d'IVA, per l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti da parte dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la nomina del rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, oltre che nelle forme previste dall'art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972, può risultare anche dalla comunicazione della variazione dati all'Ufficio fiscale ai sensi dell'art. 35 dello stesso d.P.R., atto equipollente a quelli indicati dal citato art. 53, ai fini della valida costituzione del rapporto di rappresentanza fiscale, in quanto risponde alla "ratio" normativa di rendere tempestivamente edotta l'amministrazione finanziaria delle prescritte informazioni sul soggetto contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. NaN CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53 com. NaN, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1 com. NaN

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)