Sez. 5, Sentenza n. 5558 del 15/03/2005 (Rv. 579959 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetti non residenti - IVA - Rimborso - Condizioni - Nomina del rappresentante fiscale ai fini IVA - Forme - Dichiarazione di inizio attività - Idoneità - Affermazione - Fondamento normativo - Natura ricognitiva.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In materia di IVA, per l'esercizio del diritto di rimborso da parte dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la nomina del rappresentante fiscale IVA, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, oltre che nelle forme previste dall'art. 53 d.P.R. n. 633 cit., può risultare anche dalla comunicazione all'Ufficio fiscale ai sensi dell'art. 35 dello stesso d.P.R., con la dichiarazione di inizio attività, e ciò anche in riferimento a periodi d'imposta anteriori a quelli in relazione ai quali tale facoltà fosse espressamente prevista, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 d.P.R. n. 441 del 1997, che ha avuto solo natura integrativa e ricognitiva della previgente disciplina.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)