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Sez. 5, Sentenza n. 40709 del 17/09/2025 Cc. (dep. 17/12/2025) Rv. 289036-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO | Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Esigenze cautelari ostative - Dedotta sussistenza o insussistenza - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2025-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289036-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO

In tema di misure cautelari personali, l'insussistenza e, correlativamente, la sussistenza di esigenze cautelari ostative all'espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva escluso, con congrua motivazione, l'esistenza dei pericoli di fuga e di inquinamento probatorio, con conseguente obbligo di procedere all'interrogatorio anticipato).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)