Sez. 6, Sentenza n. 17916 del 20/03/2025 Cc. (dep. 13/05/2025) Rv. 288037-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Omissione - Conseguenze - Nullità a regime intermedio dell’ordinanza cautelare - Condizioni - Potere integrativo del tribunale del riesame - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
L'omissione dell'interrogatorio anticipato previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. determina – in assenza di pericolo, che richiede adeguata motivazione, di fuga o di inquinamento probatorio - la nullità a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa per le esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in relazione a reati diversi da quelli rientranti nelle categorie enumerate dallo stesso art. 291, comma 1-quater, cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che il tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché, diversamente, si attribuirebbe efficacia sanante della nullità non alla scelta della parte, cui è rimessa la relativa eccezione, ma del giudice).
Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 PENDENTE, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 9 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)