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Sez. 2, Sentenza n. 2917 del 07/04/1990 (Rv. 466496 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE - PIGNORAMENTO DI UN CREDITO INCORPORATO IN TITOLO CAMBIARIO - ESECUZIONE NELLE FORME DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - NULLITÀ - DEDUCIBILITÀ CON OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO EX ART. 617 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466496-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE - PIGNORAMENTO DI UN CREDITO INCORPORATO IN TITOLO CAMBIARIO - ESECUZIONE NELLE FORME DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - NULLITÀ - DEDUCIBILITÀ CON OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO EX ART. 617 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

Il pignoramento di un credito incorporato in un titolo cambiario che, anziché nella Forma del pignoramento presso il debitore diretto (prenditore o giratario del titolo), con materiale acquisizione del medesimo (art. 1997 cod. civ. e 513 cod. proc. civ.), venga irritualmente eseguito nella Forma del pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ., cioè presso l'obbligato cambiario, è affetto da nullità radicale ed insanabile, la quale si riflette sugli Atti successivi, ad esso collegati direttamente e necessariamente, e così anche sull'assegnazione del credito, e può essere dedotta e fatta valere dal debitore con l'opposizione agli Atti esecutivi, senza essere vincolato al termine perentorio posto dall'art. 617 cod. proc. civ.. (Conf 1882/82, mass n 419726).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1997, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)