Sez. 3, Sentenza n. 1882 del 24/03/1982 (Rv. 419726 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE - PIGNORAMENTO DI UN CREDITO INCORPORATO IN TITOLO CAMBIARIO - ESECUZIONE NELLE FORME DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ANZICHÉ IN QUELLE DEL PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - NULLITÀ - DEDUCIBILITÀ CON OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - DECISIONE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE - PIGNORAMENTO DI UN CREDITO INCORPORATO IN TITOLO CAMBIARIO - ESECUZIONE NELLE FORME DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ANZICHÉ IN QUELLE DEL PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - NULLITÀ - DEDUCIBILITÀ CON OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - DECISIONE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST.*
Il pignoramento di un credito incorporato in titolo cambiario, che, anziché nella dovuta Forma del pignoramento presso il debitore del creditore precedente, prenditore o giratario del titolo, con materiale acquisizione del medesimo (artt. 1997 cod. civ. e 513 cod. proc. civ.), venga irritualmente eseguito nella Forma del pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ., cioè presso l'obbligato cambiario, è affetto da nullità assoluta e non sanabile, la quale può essere dedotta dal debitore, con opposizione agli Atti esecutivi, non vincolata al termine perentorio fissato all'art. 617 cod. proc. civ. (nella specie, proposta nella udienza fissata per la dichiarazione del terzo e può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione in qualsiasi momento del processo esecutivo. La pronuncia del giudice dell'esecuzione (d'ufficio o) su detta opposizione ancorché emessa nella Forma della ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. (V 1819/71, mass n 352340; (V 2799/63).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1997, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)