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Sez. 1, Sentenza n. 1721 del 05/03/1996 (Rv. 496134 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA | Sottoscrizione della citazione o dell'atto di appello da parte del procuratore esercente "extra districtum" - Nullità dell'atto - Improcedibilità dell'impugnazione.
Stato
decisa il 1996-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496134-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA

La sottoscrizione della citazione, di primo grado o di appello, da parte di un procuratore iscritto nell'albo di un distretto diverso da quello del giudice adito non è causa di nullità dell'atto quando la procura, apposta in calce o a margine dello stesso, sia stata conferita anche ad un procuratore territorialmente competente, sempreché quest'ultimo si sia costituito in giudizio nel rispetto dei termini di rito. Pertanto, l'atto di appello, sottoscritto da un procuratore esercente "extra - districtum" e da un procuratore non munito di valida procura anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (art. 125, secondo comma, cod. proc. civ.), è affetto da nullità che determina l'improcedibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)