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Sez. 2, Sentenza n. 7203 del 24/06/1995 (Rv. 493098 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA | Sottoscrizione della citazione o dell'atto di appello da parte di procuratore iscritto nell'albo di un distretto diverso da quello del giudice adito - Nullità dell'atto - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493098-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA

La sottoscrizione della citazione di primo grado o di appello, da parte di un procuratore iscritto nell'albo di un distretto diverso da quello del giudice adito, non è causa di nullità dell'atto, quando la procura, apposta in calce o a margine dello stesso, sia stata conferita anche ad un procuratore territorialmente competente, il quale si sia poi costituito in giudizio, atteso che, se la procura reca la firma per autentica del procuratore abilitato, la citazione è imputabile anche a lui in base a tale sottoscrizione, e, se la procura è autenticata dall'esercente "extra districtum", sul dato formale della mancanza della firma del procuratore abilitato deve prevalere il criterio d'imputazione sostanziale della provenienza dell'atto anche da detto procuratore, risultante dal conferimento dei poteri di rappresentanza e difesa della parte e dall'effettivo esercizio del patrocinio attraverso la costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)