Sez. 3, Sentenza n. 1661 del 11/05/1957 (Rv. 880558 - 01)
SEQUESTRO - SEQUESTRATARIO GIUDIZIARIO - QUALIFICA ED OBBLIGHI -RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI - ESTREMI.
SEQUESTRO - SEQUESTRATARIO GIUDIZIARIO - QUALIFICA ED OBBLIGHI -RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI - ESTREMI.
Il custode sequestratario giudiziario deve ritenersi un ausiliario del giudice, del quale egli direttamente ripete l'investitura ed i poteri-doveri inerenti alle sue attribuzioni; e quindi egli, a differenza del custode convenzionale, non è un rappresentante delle parti litiganti, ma un gestore autonomo, che opera sotto la direzione ed il controllo del giudice, ed amministra le cose sequestrate per conto di chi, in definitiva risulterà il titolare del diritto controverso. Poiché egli agisce rispetto ai terzi in nome e per conto non già delle parti litiganti, ma dell'amministrazione dei beni sequestrati, ne risulta che questa deve ritenersi attivamente e passivamente impegnata dal punto di vista patrimoniale; mentre una responsabilità personale del custode verso i terzi è giuridicamente configurabile solo quando egli, agendo con un comportamento doloso o colposo, e quindi fuori dei limiti consentiti dalla legge, si ponga in contrasto con gli scopi imposti alla sua attività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 676
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)