Sez. 3, Sentenza n. 2604 del 04/10/1974 (Rv. 371046 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'INCOMPETENZA - EFFICACIA VINCOLANTE - ULTERIORI MOTIVI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA DALLA PARTE - PRECLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'INCOMPETENZA - EFFICACIA VINCOLANTE - ULTERIORI MOTIVI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA DALLA PARTE - PRECLUSIONE.*
I motivi posti nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio - fuori dei casi previsti nell'art 28 cod proc civ -, per il carattere dispositivo dell'eccezione stessa e la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ, vincolano l'attivita del giudice e quella della parte che li ha dedotti, nel senso che il primo non puo rilevare di ufficio altri motivi di incompetenza e la seconda non puo, nell'ulteriore corso del giudizio, aggiungerne altri o modificare le precedenti deduzioni. (V 3185'72, mass n 360976; 2547'70, mass n 348881).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)