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Sez. 2, Sentenza n. 3185 del 21/10/1972 (Rv. 360976 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVO DELL'ECCEZIONE D'INCOMPETENZA - FORZA VINCOLANTE - ULTERIORI MOTIVI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI - DEDUCIBILITA DALLA PARTE - PRECLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONE DI TUTTI I POSSIBILI FORI TERRITORIALI - ONERE DELLA PARTE.*
Stato
decisa il 1972-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360976-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVO DELL'ECCEZIONE D'INCOMPETENZA - FORZA VINCOLANTE - ULTERIORI MOTIVI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI - DEDUCIBILITA DALLA PARTE - PRECLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONE DI TUTTI I POSSIBILI FORI TERRITORIALI - ONERE DELLA PARTE.*

Il motivo posto a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell'eccezione medesima e per la preclusione della sua proposizione dopo il primo atto difensivo, vincola l'attivita del giudice - ivi compresa la Corte di Cassazione in Sede di regolamento di Competenza - nel senso che questo non puo rilevare motivi di incompetenza non prospettati e la parte non puo aggiungerne altri rispetto a quelli proposti in limine litis od apportarvi mutamenti. Peraltro, tale vincolo opera, quanto all'attivita del giudice, solo per la pronuncia declinatoria e non anche per quella affermativa della Competenza ed addurre ex officio i motivi che la giustificano (anche quelli di preclusione alla pronuncia declinatoria), prescindendo dalla prospettazione delle parti. Conseguentemente la parte, che intende contestare la Competenza territoriale del giudice adito, ha l'Onere di eccepire nel primo atto del giudizio di primo grado l'inesistenza di tutti i possibili criteri cui tale Competenza potrebbe in astratto ricollegarsi, in relazione alla natura del diritto dedotto in giudizio. (V sulla prima parte, 1490'69, mass n 340305; (V sulla seconda parte, 3192'71, mass n 354589; (V 2818'71, mass n 354014; 1390'70, mass n 347162; (V 1044'70, mass n 346591; 778'69, mass n 339100).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)