Sez. 6, Sentenza n. 7179 del 04/05/1973 Ud. (dep. 20/10/1973) Rv. 125239 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - NOZIONE - AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO ADDETTO PER PRASSI AD UN DETERMINATO SERVIZIO - SUSSISTENZA DELLA RAGIONE DI UFFICIO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - NOZIONE - AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO ADDETTO PER PRASSI AD UN DETERMINATO SERVIZIO - SUSSISTENZA DELLA RAGIONE DI UFFICIO.*
Ai fini della sussistenza del delitto di peculato, la ragione di ufficio va intesa come titolo di possesso in senso lato, come mera occasione, cioe, che metta il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio anche solo di fatto in rapporto con la cosa; anche in questo caso, infatti, si consegue un possesso che trae origine dalla funzione pubblica - o dal servizio - esercitata dal soggetto, e non e invece necessario che tra la funzione pubblica e il possesso della cosa o del denaro intercorra un rapporto di dipendenza immediata, implicante una Competenza funzionale specifica. Pur prescrivendo la legge che l'aiutante ufficiale giudiziario puo ricevere le richieste di Atti quando l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario (art 104 DPR 15 dicembre 1959, n 1229, modificato dall'art 4 della legge 11 giugno 1962, n 546), l'aiutante ufficiale giudiziario che comunque, per prassi abituale, sia addetto al disimpegno di quel servizio, ha il possesso per ragione di ufficio delle somme che gli vengano pagate. (V 112968, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 15/12/1959 num. 1229 art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)