Sez. U, Sentenza n. 1 del 23/01/1982 Cc. (dep. 30/03/1982) Rv. 153023 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - SENTENZA CONTUMACIALE - ESTRATTO NON POTUTO NOTIFICARE PER SOPRAVVENUTA MORTE DELL'IMPUTATO - SENTENZA NON IMPUGNATA DALLE ALTRE PARTI LEGITTIMATE - IRREVOCABILITÀ - SUSSISTENZA - CONTRASTO CON IL DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA DIFESA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - SENTENZA CONTUMACIALE - ESTRATTO NON POTUTO NOTIFICARE PER SOPRAVVENUTA MORTE DELL'IMPUTATO - SENTENZA NON IMPUGNATA DALLE ALTRE PARTI LEGITTIMATE - IRREVOCABILITÀ - SUSSISTENZA - CONTRASTO CON IL DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA DIFESA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
L'irrevocabilità della sentenza contumaciale di cui non sia stato possibile notificare l'estratto all'imputato nel frattempo deceduto e che non sia stata impugnata dalle altre parti legittimate non contrasta con il diritto costituzionale alla difesa e specificamente con quello d'impugnazione perché il predetto diritto si perde da parte del suo titolare non già per omissione o negligente attività dell'ufficio, bensì per un evento naturale (morte) non imputabile, ma pur sempre inerente alla persona dello stesso titolare del diritto.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)