Sez. 2, Sentenza n. 2779 del 29/12/1970 (Rv. 349265 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO IN GENERE - EFFETTI - ALIENAZIONI TRASCRITTE SUCCESSIVAMENTE - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEL CREDITORE PIGNORANTE O SEQUESTRANTE - DEROGA AL PRINCIPIO DELL'ART 2644 COD CIV.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO IN GENERE - EFFETTI - ALIENAZIONI TRASCRITTE SUCCESSIVAMENTE - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEL CREDITORE PIGNORANTE O SEQUESTRANTE - DEROGA AL PRINCIPIO DELL'ART 2644 COD CIV.*
Gli artt 2914 e 2906 cod civ, concedendo giusta tutela al creditore pignorante o sequestrante nel caso di alienazione del bene pignorato o sequestrato trascritte successivamente a tali Atti, derogano al principio generale, posto all'art 2644, per il quale il diritto nascente dalla priorita della trascrizione puo essere opposto soltanto da chi e titolare di un diritto reale e non di un mero diritto al credito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2906
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)