Sez. 1, Sentenza n. 8552 del 23/01/2013 Cc. (dep. 21/02/2013) Rv. 254929 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Concorso di reati alcuni dei quali insuscettibili di condono - Applicazione dell'indulto - Criteri - Temperamento dell'art. 78 cod. pen. - Condizioni - Applicazione successiva al cumulo con indulto già computato - Necessità.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE
In tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma secondo, cod. pen.- secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati - opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, per cui, ove tale situazione non ricorra, bisogna separare le pene condonabili da quelle non condonabili e, quindi, unificare queste ultime con la parte delle prime che sia eventualmente residuata dopo l'applicazione del beneficio indulgenziale e, infine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 174 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)