diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 25669 del 24/10/2008 (Rv. 605360 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Giudizio di ottemperanza - Art. 70, comma 6, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Competenza esclusiva della stessa sezione che ha pronunciato la sentenza - Esclusione - Violazione dell'art. 25 Cost. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605360-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio di ottemperanza delle sentenze delle commissioni tributarie, l'art. 70, comma 6, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove stabilisce che il ricorso è assegnato alla stessa sezione che ha pronunciato la sentenza, non prevede una competenza esclusiva di quella sezione a decidere, non essendovi, peraltro, alcuna sanzione di nullità conseguente all'eventuale assegnazione ad altra sezione, ma ha semplice valenza di norma indicativa della distribuzione interna alla commissione tributaria competente, sul presupposto che la sanzione che ha pronunciato la sentenza deve ritenersi la più idonea a dare attuazione, interpretandone la relativa portata, al proprio giudicato, semprechè il collegio sia formato dagli stessi giudici che hanno pronunciato la sentenza. Tale interpretazione non contrasta, peraltro, con il principio della precostituzione del giudice di cui all'art. 25 Cost., poichè esso è volto a garantire che nessuna variazione abbia a determinarsi in ragione di provvedimenti particolari strettamente connessi, o comunque strumentalmente preordinati, alla singola controversia (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad un ricorso proposto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 546 del 1992, dinanzi alla commissione tributaria provinciale, per l'ottemperanza ad una sentenza emessa dalla soppressa commissione tributaria di primo grado sotto la vigenza del d.P.R. n. 636 del 1972).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)