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Sez. 1, Ordinanza n. 8240 del 06/06/2002 (Rv. 554952 - 01)

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Istituzione del Tribunale di Nocera Inferiore (legge n. 127 del 1992) - Competenza del neoistituito ufficio giudiziario su tutti gli affari pendenti dinanzi al Tribunale di Salerno e ricadenti nel territorio della nuova circoscrizione - Deroga agli artt. 5 e 645 cod. proc. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Competenza del Tribunale di Nocera Inferiore sull'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di Salerno - Sussistenza - Violazione dell'art. 25 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554952-01

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"

A seguito della entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 127, istitutiva del Tribunale di Nocera Inferiore, è cessata, per effetto della espressa previsione contenuta nell'art. 3 della citata legge, la competenza del Tribunale di Salerno su tutti gli affari civili dinanzi ad esso pendenti e riconducibili al territorio ricompreso nella nuova circoscrizione (fatta eccezione per le cause già passate in decisione), con contemporanea sostituzione della competenza del nuovo Tribunale sui medesimi affari, e conseguente deroga tanto al criterio generale dettato dall'art. 5 cod. proc. civ. (a termini del quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, senza che abbiano rilevanza i successivi mutamenti di essa), quanto alla regola, fissata dall'art. 645 cod. proc. civ., relativa alla competenza funzionale a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte dello stesso ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto; ne consegue che, con la data di inizio di funzionamento del neoistituito Tribunale di Nocera Inferiore, questo ufficio giudiziario è competente a conoscere l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di Salerno, ove l'affare ricada nel territorio della nuova circoscrizione. Nè tale esito - conseguente ad esigenze di riordino e di riorganizzazione del servizio giudiziario - comporta distoglimento alcuno dal giudice naturale precostituito per legge, atteso che il principio di cui all'art. 25 Cost. non impone una immutabilità assoluta dei regimi di competenza già maturatisi in relazione alla singola fattispecie, ma è volto a garantire che nessuna variazione abbia a determinarsi in ragione di provvedimenti particolari strettamente connessi, o comunque strumentalmente preordinati, alla singola controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 127 art. 1, Legge 11/02/1992 num. 127 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)