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Sez. U, Ordinanza n. 30605 del 28/11/2024 (Rv. 672847-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO | Eccesso di potere giurisdizionale per cd. arretramento - Nozione - Errata interpretazione di norme sostanziali o processuali - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672847-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO

L'eccesso di potere giurisdizionale "per arretramento", denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall'errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza del Consiglio di Stato relativa a un'espropriazione per pubblica utilità, col quale si censurava l'erronea statuizione di avvenuta formazione del giudicato esterno circa l'insussistenza del diritto alla retrocessione dei beni espropriati, la declaratoria di prescrizione della domanda risarcitoria e l'irrilevanza e manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti).

Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)