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Sez. U, Ordinanza n. 28461 del 27/10/2025 (Rv. 676511-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO | Eccesso di potere giurisdizionale per cd. arretramento - Nozione - Errata interpretazione di norme sostanziali o processuali - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676511-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO

L'eccesso di potere giurisdizionale "per arretramento", denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall'errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., contro una sentenza del Consiglio di Stato relativa a sanzioni antitrust, con il quale si censurava la non corretta ricostruzione dei fatti di causa e la violazione delle indicazioni date, quanto all'interpretazione del diritto eurounitario, dalla Corte di Giustizia).

Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)