Sez. 1, Sentenza n. 11220 del 14/10/1992 (Rv. 478928 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità | Debito di valuta - Configurabilità - Indennità - Mancato pagamento - Interessi - Produzione - Ammissibilità - Indennità - Quantificazione - Modalità - Irrilevanza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità
L'indennità per il periodo di occupazione del fondo privato, che venga poi irreversibilmente acquisito, senza l'adozione di decreto espropriativo, nella realizzazione dell'opera pubblica, costituisce oggetto di un debito di valuta, il cui mancato adempimento comporta produzione di interessi ex art. 1224 cod. civ., senza che rilevi essere stato l'importo della detta indennità quantificato attraverso gli interessi legali sul controvalore del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)