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Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 06/02/1997 (Rv. 502239 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Interessi da ritardata corresponsione - Decorrenza - Solo dalla domanda - Esclusione - Dalle singole annualità - Necessità - Anatocismo implicito - Configurabilità - Esclusione - Periodo di occupazione legittima - Decorrenza - Inizio - Nozione - Dal giorno di emanazione del decreto di autorizzazione - Anteriorità della compilazione dello stato di consistenza o posteriorità della materiale apprensione al bene - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502239-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto; e si rende irrilevante, in proposito, il fatto che essa indennità venga liquidata sulla base del computo degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, non valendo l'adozione di un tal criterio a trasformare, in obbligazione di interessi, quella che rimane un'obbligazione di reintegrare il proprietario, rispetto al pregiudizio subito in conseguenza del mancato godimento dell'immobile. Il periodo di occupazione legittima decorre dal giorno dell'emanazione del decreto che l'autorizza, il quale segna l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale a favore dell'occupante, restando irrilevanti sia l'anteriorità delle operazioni preliminari per la compilazione dello stato di consistenza, sia l'eventuale posteriorità della materiale apprensione del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)