Sez. L, Sentenza n. 4979 del 12/03/2015 (Rv. 634609 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Tardiva riassunzione - Eccezione di estinzione - Deduzione prima di ogni altra difesa - Nozione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione davanti al giudice di rinvio va proposta in sede di costituzione prima dell'udienza di discussione ex art. 416 cod. proc. civ., dovendosi interpretare la locuzione "prima di ogni difesa" conformemente alla "ratio" di garantire il tempestivo e ordinato svolgimento del giudizio, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)