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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30994 del 30/11/2018 (Rv. 651865 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Tardiva riassunzione - Eccezione di parte – Necessità – Art. 307, comma, 4 c.p.c. nella precedente formulazione – Espressione “prima di ogni altra sua difesa” – Significato.
Stato
decisa il 2018-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651865-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In virtù dell'art. 307, comma 4, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dall'art. 46 l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis", l'estinzione del processo per tardiva riassunzione non può essere rilevata d'ufficio, ma solo a seguito di eccezione di parte da formularsi "prima di ogni altra sua difesa", dovendosi intendere quest'ultima espressione non come equivalente a quella di "prima udienza" ma nel senso, corrispondente alla lettera della norma oltre che alla sua "ratio", che l'eccezione di estinzione del processo deve precedere ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le difese vengono formulate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 12/06/2009 num. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)