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Sez. 1, Sentenza n. 1893 del 19/06/1985 Cc. (dep. 13/01/1986) Rv. 171519 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI DI OBBLIGATORIETÀ DEL MANDATO DI CATTURA - CONDIZIONI DI SALUTE DELLO IMPUTATO - INCOMPATIBILITÀ CON IL REGIME DETENTIVO - VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO ANCHE ALLA POSSIBILITÀ DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171519-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI DI OBBLIGATORIETÀ DEL MANDATO DI CATTURA - CONDIZIONI DI SALUTE DELLO IMPUTATO - INCOMPATIBILITÀ CON IL REGIME DETENTIVO - VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO ANCHE ALLA POSSIBILITÀ DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - OBBLIGATORIETÀ.*

Nell'ipotesi di richiesta di libertà provvisoria basata sulle condizioni di salute dell'imputato anche nel caso di obbligatorietà del mandato di cattura, la valutazione dell'incompatibilità delle condizioni predette con il protrarsi del regime detentivo deve concernere la possibilità del trattamento terapeutico, oltre che in istituti penitenziari o in strutture sanitarie esterne ai sensi dell'art. 11 dell'ordinamento penitenziario, anche nell'abitazione dell'imputato o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura o di assistenza, dato che queste ultime misure costituiscono solo modalità di esecuzione della custodia cautelare ed hanno carattere sostitutivo rispetto alla custodia in carcere, sì che devono essere tenute anche esse presenti per individualizzare la misura da adottare. (V mass n 169634).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)