diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 21310 del 18/09/2013 (Rv. 627972 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Riconoscimento in sentenza della natura privilegiata del credito già ammesso dal giudice delegato - Assoggettamento ad imposta in misura proporzionale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627972-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, l'art. 8, co. 1, lett. c), parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede la tassazione in misura proporzionale delle sentenze di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, trova applicazione unicamente quanto alle sentenze ricognitive di crediti, ma non anche a quelle che, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, riconoscano la natura privilegiata di un credito già ammesso al passivo fallimentare: tali sentenze, infatti, non contengono un nuovo accertamento del credito, mentre una diversa interpretazione della norma implicherebbe una vietata duplicazione o triplicazione d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)