Sez. 3, Sentenza n. 7131 del 06/07/1990 (Rv. 468161 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE - PATRIMONIO DISTINTO ED AUTONOMO RISPETTO A QUELLO DELL'ENTE GESTORE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE - PATRIMONIO DISTINTO ED AUTONOMO RISPETTO A QUELLO DELL'ENTE GESTORE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Il fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso l'i.N.A. - che ne ha la gestione - ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, pur non essendo dotato di personalità giuridica, ha un patrimonio autonomo e distinto rispetto a quello dell'ente gestore, con la conseguenza che i beni ed i crediti dello INA non possono essere destinati al soddisfacimento di crediti vantati nei confronti del predetto fondo, il cui distinto patrimonio e non quello dell'INA resta assoggettato all'Azione esecutiva promossa dal danneggiato per il pagamento di somme dovute dal fondo medesimo. (V 1702/90, mass n 465655).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., DPR 24/11/1970 num. 973 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)